Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. (042U0318)
Art. 104
Art. 104.
((Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della societa'.))
((Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della societa'.))