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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. (042U0318)

Art. 115

Art. 115.

Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929 n. 847, e' ridotto a un mese.

Il capo primo della legge suddetta e' abrogato.