Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. (042U0318)
Art. 115
Art. 115.
Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929 n. 847, e' ridotto a un mese.
Il capo primo della legge suddetta e' abrogato.
Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929 n. 847, e' ridotto a un mese.
Il capo primo della legge suddetta e' abrogato.