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Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. (12G0129)

Art. 8

Articolo 8 - Validita' dei contratti

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che qualsiasi contratto o clausola di contratto avente come oggetto un atto di corruzione e' inficiato di nullita'.
2.. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che ogni contraente il cui consenso e' stato viziato da un atto di corruzione puo' chiedere al Tribunale l'annullamento di questo contratto, fatto salvo il suo diritto di chiedere il risarcimento dei danni.