Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. (12G0129)
Art. 4
Articolo 4 - Responsabilita'
1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che siano sussistenti le seguenti condizioni perche' il danno possa essere indennizzato:
i il convenuto ha commesso o autorizzato l'atto di corruzione, o ha omesso di prendere provvedimenti ragionevoli per prevenire l'atto di corruzione;
ii il richiedente ha subito un danno;
iii esiste un legame di casualita' fra l'atto di corruzione ed il danno.
2. Ciascuna Parte stabilisce nel suo diritto interno che, se piu' convenuti sono responsabili dei danni derivanti dallo stesso atto di corruzione, essi se ne addossano in solido la responsabilita'.
1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che siano sussistenti le seguenti condizioni perche' il danno possa essere indennizzato:
i il convenuto ha commesso o autorizzato l'atto di corruzione, o ha omesso di prendere provvedimenti ragionevoli per prevenire l'atto di corruzione;
ii il richiedente ha subito un danno;
iii esiste un legame di casualita' fra l'atto di corruzione ed il danno.
2. Ciascuna Parte stabilisce nel suo diritto interno che, se piu' convenuti sono responsabili dei danni derivanti dallo stesso atto di corruzione, essi se ne addossano in solido la responsabilita'.