Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. (12G0129)
Art. 16
Articolo 16 - Adesione alla Convenzione
1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra', dopo aver consultato le Parti della Convenzione, invitare ogni Stato non membro del Consiglio che non ha partecipato alla sua elaborazione, ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa a maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e con il voto unanime dei rappresentanti delle Parti contraenti aventi diritto di far parte del Comitato.
2 Per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Ogni Stato aderente diverra' automaticamente membro del GRECO, qualora non lo sia gia' al momento dell'adesione, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.
1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra', dopo aver consultato le Parti della Convenzione, invitare ogni Stato non membro del Consiglio che non ha partecipato alla sua elaborazione, ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa a maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e con il voto unanime dei rappresentanti delle Parti contraenti aventi diritto di far parte del Comitato.
2 Per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Ogni Stato aderente diverra' automaticamente membro del GRECO, qualora non lo sia gia' al momento dell'adesione, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.