N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. (12G0129)

Art. 12

Articolo 12. - Misure cautelari

Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno misure cautelari giudiziarie al fine di preservare i diritti e gli interessi delle Parti durante le procedure conseguenti ad un atto di corruzione.