Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. (12G0129)
Art. 12
Articolo 12. - Misure cautelari
Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno misure cautelari giudiziarie al fine di preservare i diritti e gli interessi delle Parti durante le procedure conseguenti ad un atto di corruzione.
Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno misure cautelari giudiziarie al fine di preservare i diritti e gli interessi delle Parti durante le procedure conseguenti ad un atto di corruzione.