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Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. (12G0129)

Art. 7

Articolo 7 - Termini

1. Ciascuna Parte stabilisce nel suo diritto interno che l'azione legale volta all'indennizzo del danno cade in prescrizione trascorso un termine di almeno tre anni a decorrere dal giorno in cui la persona che ha subito il danno ha avuto cognizione, o avrebbe ragionevolmente dovuto avere cognizione del danno o dell'atto di corruzione, e dell'identita' della persona responsabile. Tuttavia, tale azione legale non potra' ulteriormente essere intentata oltre la scadenza di un termine di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui l'atto di corruzione e' stato commesso.
2. Il diritto delle Parti che regolamenta la sospensione o l'interruzione dei termini si applica, se del caso, ai termini stabiliti al paragrafo 1.