Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. (12G0129)
Art. 7
Articolo 7 - Termini
1. Ciascuna Parte stabilisce nel suo diritto interno che l'azione legale volta all'indennizzo del danno cade in prescrizione trascorso un termine di almeno tre anni a decorrere dal giorno in cui la persona che ha subito il danno ha avuto cognizione, o avrebbe ragionevolmente dovuto avere cognizione del danno o dell'atto di corruzione, e dell'identita' della persona responsabile. Tuttavia, tale azione legale non potra' ulteriormente essere intentata oltre la scadenza di un termine di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui l'atto di corruzione e' stato commesso.
2. Il diritto delle Parti che regolamenta la sospensione o l'interruzione dei termini si applica, se del caso, ai termini stabiliti al paragrafo 1.
1. Ciascuna Parte stabilisce nel suo diritto interno che l'azione legale volta all'indennizzo del danno cade in prescrizione trascorso un termine di almeno tre anni a decorrere dal giorno in cui la persona che ha subito il danno ha avuto cognizione, o avrebbe ragionevolmente dovuto avere cognizione del danno o dell'atto di corruzione, e dell'identita' della persona responsabile. Tuttavia, tale azione legale non potra' ulteriormente essere intentata oltre la scadenza di un termine di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui l'atto di corruzione e' stato commesso.
2. Il diritto delle Parti che regolamenta la sospensione o l'interruzione dei termini si applica, se del caso, ai termini stabiliti al paragrafo 1.