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Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. (12G0129)

Art. 3

Articolo 3 - Indennizzo dei danni

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che le persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione dispongano di un mezzo di ricorso per ottenere la riparazione integrale di tale pregiudizio.
2. Tale riparazione puo' includere i danni patrimoniali gia' subiti , il mancato guadagno ed i danni extra-patrimoniali.