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Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. (12G0129)

Art. 5

Articolo 5 - Responsabilita' dello Stato

Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno procedure che consentano alle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione commesso da uno dei suoi agenti pubblici nell' esercizio delle sue funzioni, di chiedere di essere indennizzate dallo Stato oppure, qualora la Parte non sia uno Stato, dalle autorita' competenti di questa Parte.