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Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. (12G0129)

Art. 20

Articolo 20 - Emendamenti

1 Possono essere proposti da ciascuna Parte emendamenti alla presente Convenzione; ogni proposta di emendamento sara' comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunita' Europea, nonche' ad ogni Stato che ha aderito o che e' stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 16.
2 Ogni proposta di emendamento presentata da una Parte e' comunicata al Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sulla proposta di emendamento.
3 Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di emendamento ed il parere sottoposto dal Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ), e, previa consultazione delle Parti alla presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, puo' adottare l'emendamento .
4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformita' al capoverso 3 del presente articolo e' trasmesso alle Parti per accettazione.
5 Ogni emendamento adottato in conformita' al paragrafo 3 del presente articolo entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti avranno comunicato al Segretario generale di averlo accettato.