Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. (12G0129)
Art. 11
Articolo 11- Ottenimento delle prove
Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno efficaci procedure per la raccolta delle prove nell'ambito di una procedura civile conseguente ad un atto di corruzione.
Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno efficaci procedure per la raccolta delle prove nell'ambito di una procedura civile conseguente ad un atto di corruzione.