N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. (12G0129)

Art. 11

Articolo 11- Ottenimento delle prove

Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno efficaci procedure per la raccolta delle prove nell'ambito di una procedura civile conseguente ad un atto di corruzione.