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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010. (12G0021)

Art. 9

ARTICOLO 9

Opportunita' commerciali
Rappresentanti dei vettori aerei

1. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di aprire uffici sul territorio dell'altra parte ai fini della promozione e della vendita di trasporto aereo e di attivita' connesse.
2. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto, in conformita' con le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dell'altra parte che disciplinano l'ingresso, la residenza e l'impiego di manodopera, di inviare e di mantenere sul territorio dell'altra parte personale dirigente, addetto alle vendite, tecnico, operativo o altro personale specialistico necessario per le esigenze della fornitura del trasporto aereo.
Assistenza a terra
3.a) Fatto salvo quanto previsto nella successiva lettera b), ciascun vettore aereo ha, in relazione all'assistenza a terra nel territorio dell'altra parte:
i) il diritto di provvedere da sola alle operazioni di assistenza a terra ("auto-assistenza") oppure, a sua scelta,
ii) il diritto di selezionare uno fra i prestatori concorrenti che forniscono tutti o parte dei servizi di assistenza a terra, se ad essi e' consentito l'accesso al mercato in base alle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative di ciascuna parte e se detti prestatori sono presenti sul mercato.
b) Per le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra: assistenza bagagli, operazioni in pista, assistenza carburante, assistenza merci e posta per quanto riguarda la movimentazione fisica delle merci e della posta fra l'aerostazione e l'aereo, i diritti di cui alla lettera a), punti (i) e (ii) sono soggetti unicamente a vincoli specifici fisici o operativi conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili nel territorio dell'altra parte. Qualora tali vincoli impediscano l'assistenza a terra e non esista una concorrenza effettiva tra i prestatori di servizi di assistenza a terra, tutti questi servizi devono essere disponibili per tutti i vettori aerei in condizioni di parita' e su base equa e non discriminatoria; i prezzi dei servizi suddetti non devono eccedere il loro costo, compresa una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti.
Vendita, spese in loco e trasferimento di fondi
4. I vettori aerei di ciascuna parte possono provvedere direttamente alla vendita dei servizi del trasporto aereo nel territorio dell'altra parte e/o, a loro discrezione, tramite agenti o altri intermediari da essa nominati o tramite internet. Ciascun vettore aereo ha il diritto di vendere tali servizi di trasporto e chiunque e' libero di acquistarli, nella valuta locale o in una valuta liberamente convertibile nell'osservanza della regolamentazione valutaria ivi vigente.
5. Ciascun vettore aereo ha diritto di convertire e trasferire dal territorio dell'altra parte al proprio territorio nazionale e, salvo che cio' contrasti con le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di applicazione generale, al paese o ai paesi di sua scelta, a richiesta, i redditi locali. La conversione e la rimessa di tali somme sono consentite prontamente senza restrizioni ne' imposizioni fiscali, al tasso di cambio applicabile alle transazioni ed alle rimesse correnti alla data in cui il vettore presenta la prima domanda di rimessa.
6. I vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati a pagare nella valuta locale, nel territorio dell'altra parte, le spese ivi occasionate, compreso l'acquisto di carburante. A loro discrezione, i vettori aerei di ciascuna parte possono pagare dette spese nel territorio dell'altra parte in valuta liberamente convertibile, nell'osservanza della regolamentazione valutaria ivi vigente.
Accordi di cooperazione
7. Nella prestazione o nell'offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, i vettori aerei di una parte possono stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, segnatamente accordi di blocked-space o di code-sharing, con uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
a) uno o piu' vettori aerei delle parti; e
b) uno o piu' vettori aerei di un paese terzo; e
c) qualsiasi vettore che presti servizio di trasporto di superficie, su terra o per via marittima,
a condizione che (i) tutti i soggetti che partecipano a tali accordi dispongano dell'abilitazione all'esercizio delle rotte soggiacenti e (ii) gli accordi soddisfino le condizioni in materia di sicurezza e di concorrenza normalmente applicate ad accordi di tal genere. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri venduto per mezzo di code-sharing, l'acquirente e' informato al punto di vendita, o in ogni caso prima di salire a bordo, in merito all'identita' del prestatore del servizio di trasporto che gestisce i singoli segmenti del servizio.
8.a) In relazione al trasporto passeggeri, a determinare se i prestatori dei servizi di trasporto di superficie debbano essere soggetti alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano il trasporto aereo non potra' essere unicamente il criterio rappresentato dal fatto che tali trasporti sono offerti da un vettore aereo che opera con il proprio nome. I prestatori dei servizi di trasporto di superficie hanno la facolta' di decidere se stipulare o no accordi cooperativi. Nel decidere un particolare accordo, le imprese di trasporto di superficie possono prendere in esame, fra gli altri aspetti, gli interessi dei consumatori e vincoli tecnici, economici, di spazio e di capacita'.
b) Inoltre, in deroga ad altre disposizioni del presente accordo, i vettori aerei ed i fornitori indiretti di trasporto merci delle parti contraenti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, ad impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato sul territorio della Georgia e dell'Unione europea o in paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di installazioni doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o controllo a norma delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative applicabili.
Le suddette merci, siano esse trasportate per via aerea o per via di superficie, hanno accesso alle formalita' e alle installazioni doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi il proprio trasporto di superficie ovvero di farlo eseguire in base ad accordi stipulati con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da fornitori indiretti di trasporto di merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti ad un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, sempreche' i trasportatori non siano tratti in inganno circa le caratteristiche di tale trasporto.
Leasing
9.a) I vettori aerei di ogni parte possono prestare i servizi concordati utilizzando aeromobili e equipaggi noleggiati da altri vettori aerei, compresi quelli di paesi terzi, a condizione che tutti i partecipanti a tali accordi rispettino le condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate dalle parti a tali accordi.
b) Nessuna delle parti esige che i vettori aerei che noleggiano i loro aeromobili detengano diritti di traffico a norma del presente accordo.
c) Il noleggio con equipaggio (wet-leasing), da parte di un vettore aereo georgiano, di un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo o, da parte di un vettore aereo dell'Unione europea, di un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo diverso da quelli citati all'allegato IV del presente accordo, al fine di utilizzare i diritti di cui al presente accordo, deve essere una misura eccezionale o dovuta a esigenze temporanee. Tale misura deve ottenere l'approvazione preliminare dell'autorita' che ha rilasciato la licenza del vettore aereo in questione che opera in leasing e dell'autorita' competente dell'altra parte.
Affiliazione commerciale (franchising) / impiego del marchio (branding)
10. I vettori aerei di ciascuna parte hanno diritto a stipulare accordi di affiliazione commerciale (franchising) o di impiego del marchio (branding) con societa', compresi i vettori aerei, dell'altra parte o di un paese terzo, purche' dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate di norma dalle parti a siffatti accordi, in particolare quelle che richiedono la divulgazione dell'identita' del vettore aereo che opera il servizio.