Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010. (12G0021)
Accordo-Allegato II
ALLEGATO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. L'esecuzione e l'attuazione da parte della Georgia di tutte le disposizioni della legislazione dell'Unione europea relative al trasporto aereo di cui all'allegato III del presente accordo, tranne la legislazione relativa alla sicurezza di cui alla parte D dell'allegato III al presente accordo, sono oggetto di una valutazione sotto la responsabilita' dell'Unione europea che deve essere convalidata dal comitato misto. Detta valutazione deve essere condotta, al piu' tardi, entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo.
2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato I al presente accordo, i servizi concordati e le rotte specificate del presente accordo non includono, fino al momento dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1 del presente allegato II all'accordo, il diritto di esercitare di diritti di quinti liberta', anche per i vettori aerei della Georgia tra i punti situati sul territorio dell'Unione europea.
Tuttavia, tutti i diritti di traffico di quinta liberta' gia' concessi da uno degli accordi bilaterali fra la Georgia e gli Stati membri dell'Unione europea possono continuare a essere esercitati a condizione che non vi sia discriminazione in base alla nazionalita'.
3. L'attuazione della legislazione sulle sicurezza aerea da parte della Georgia e' soggetta a valutazione sotto la responsabilita' dell'Unione europea che e' validata con decisione del comitato misto.
Detta valutazione e' eseguita al piu' tardi entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Nel frattempo, la Georgia applica il doc. 30 della ECAC.
4. Alla fine del periodo transitorio, la parte confidenziale della legislazione in materia di sicurezza come disposto nell'allegato III, parte D del presente accordo e' messa a disposizione dell'autorita' competente della Georgia, su riserva di un accordo sullo scambio di informazioni sensibili in materia di sicurezza, in particolare di informazioni classificate dell'UE.
5. La transizione graduale della Georgia verso la completa applicazione della legislazione dell'Unione europea relativa al trasporto aereo di cui all'allegato III del presente accordo puo' essere oggetto di regolari valutazioni. Le valutazioni sono realizzate dalla Commissione europea in cooperazione con la Georgia.
6. Dalla data della decisione di cui al paragrafo 1 del presente allegato, la Georgia applichera', in materia di concessione di licenze di esercizio, norme sostanzialmente equivalenti a quelle di cui al capo II del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita'. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente accordo relative al reciproco riconoscimento delle dichiarazioni di idoneita' e/o di cittadinanza fatte dalle autorita' competenti della Georgia sono applicate dalle competenti autorita' dell'UE una volta ricevuta conferma da parte del Comitato misto della completa applicazione da parte della Georgia di dette licenze di esercizio.
7. Fatta salva una decisione adottata nell'ambito del comitato misto o dell'articolo 24 (Misure di salvaguardia), la navigabilita' di aeromobili immatricolati alla data della firma nel registro georgiano e utilizzati da operatori sotto il controllo regolamentare della Georgia privi di certificato tipo rilasciato dall'AESA conformemente alla legislazione applicabile dell'UE di cui all'allegato III, parte C, del presente accordo puo' essere gestita sotto la responsabilita' delle autorita' competenti georgiane in conformita' con i requisiti nazionali applicabili della Georgia fino alla data seguente:
a) 1° gennaio 2015 per determinati aeromobili impiegati solo in operazioni di trasporto merci;
b) 31 dicembre 2019 per determinati elicotteri e aeromobili leggeri e ultraleggeri impiegati in operazioni come la ricerca e il salvataggio, il lavoro aereo, l'addestramento, i voli di soccorso, l'aviazione agricola e i voli umanitari conformemente ai certificati di operabilita' dei rispettivi vettori, a condizione che l'aeromobile rispetti le norme internazionali di sicurezza aerea fissate ai sensi della Convenzione. Questi aeromobili non beneficiano di nessun diritto supplementare ai sensi del presente accordo dopo l'adozione della decisione di cui al punto 1 del presente allegato.