Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010. (12G0021)
Art. 7
ARTICOLO 7
Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari
1. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di una pare che disciplinano sul suo territorio l'ingresso o l'uscita di vettori di trasporto aereo o le operazioni di volo e la navigazione degli aeromobili dovranno essere osservate dai vettori dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima parte.
2. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l'ammissione o la partenza di passeggeri, equipaggi o merci degli aeromobili [quali i regolamenti riguardanti l'ingresso, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, la materia doganale e le misure sanitarie (quarantena) o, nel caso della posta, i regolamenti postali] devono essere osservate da, o per conto di, tali passeggeri, equipaggi o merci delle compagnie aeree dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima parte.
Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari
1. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di una pare che disciplinano sul suo territorio l'ingresso o l'uscita di vettori di trasporto aereo o le operazioni di volo e la navigazione degli aeromobili dovranno essere osservate dai vettori dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima parte.
2. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l'ammissione o la partenza di passeggeri, equipaggi o merci degli aeromobili [quali i regolamenti riguardanti l'ingresso, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, la materia doganale e le misure sanitarie (quarantena) o, nel caso della posta, i regolamenti postali] devono essere osservate da, o per conto di, tali passeggeri, equipaggi o merci delle compagnie aeree dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima parte.