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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010. (12G0021)

Art. 2

ARTICOLO 2

Concessione di diritti

1. Ciascuna parte concede all'altra parte, in conformita' dell'allegato I e dell'allegato II, i seguenti diritti per l'effettuazione di servizi di trasporto aereo internazionale da parte dei vettori dell'altra parte:
a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;
b) il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell'ambito di un trasporto aereo (per scopi non di traffico);
c) nell'effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, il diritto di effettuare scali sul suo territorio al fine di caricare e scaricare il traffico internazionale di passeggeri, merci e/o posta, separatamente o in combinazione; e
d) gli altri diritti specificati nel presente accordo.
2. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata in modo da conferire:
a) alla Georgia il diritto di imbarcare, nel territorio di qualsiasi Stato membro, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio di tale Stato membro;
b) all'Unione europea il diritto di caricare, nel territorio della Georgia passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio della Georgia.