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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010. (12G0021)

Art. 26

ARTICOLO 26

Modifiche

1. Se una delle parti desidera modificare le disposizioni del presente accordo, invia una notifica in tal senso al comitato misto.
2. Su proposta di una parte e conformemente al disposto del presente articolo, il comitato misto puo' decidere di modificare gli allegati del presente accordo.
3. La modifica all'accordo entra in vigore una volta completate le rispettive procedure interne di ciascuna parte.
4. Fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente accordo, il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare unilateralmente la sua legislazione riguardante i trasporti aerei o un settore connesso citato all'allegato III del presente accordo.
5. Se una delle parti ritiene di adottare nuove disposizioni legislative o di modificare quelle esistenti relative al trasporto aereo o a un settore connesso di cui all'allegato III del presente accordo, essa ne informa l'altra parte in funzione della necessita' e della possibilita'. A richiesta di una delle parti, si puo' procedere ad uno scambio di opinioni in seno al Comitato misto.
6. Ogni parte informa regolarmente e il piu' presto possibile l'altra parte dell'adozione di nuove disposizioni di legge o delle modifiche apportate alla sua legislazione vigente relativa al trasporto aereo o a un settore connesso di cui all'allegato III del presente accordo. Su richiesta di una qualsiasi delle parti il Comitato misto procede, entro sessanta (60) giorni a partire dalla data della richiesta, ad uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tali nuove disposizioni legislative o modifiche ai fini del regolare funzionamento del presente accordo.
7. Successivamente allo scambio di opinioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il
Comitato misto:
a) adotta una decisione che modifichi l'allegato III del presente accordo per recepire, eventualmente in base alla reciprocita', la nuova legislazione o la modifica considerata;
b) adottare una decisione che abbia come effetto di considerare le nuove disposizioni o le modifiche legislative in questione conformi al presente accordo; oppure
c) raccomanda eventuali altre misure, da adottarsi entro un periodo di tempo ragionevole, volte a salvaguardare il regolare funzionamento del presente accordo.