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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010. (12G0021)

Accordo-Allegato I


ALLEGATO I

SERVIZI CONCORDATI E ROTTE SPECIFICATE

1. Il presente allegato e' soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo.
2. Ciascuna parte accorda ai vettori aerei dell'altra parte i diritti di fornire servizi aerei sulle rotte specificate di seguito:
a) per i vettori aerei dell'Unione europea: tutti i punti nell'Unione europea - punti intermedi nei paesi Euromed, ECAA, o i paesi di cui all'allegato IV - tutti i punti in Georgia - punti situati oltre;
b) per i vettori aerei della Georgia: qualsiasi punto in Georgia - punti intermedi nei paesi Euromed, ECAA, o i paesi di cui all'allegato IV - qualsiasi punto nell'Unione europea
3. I servizi operati ai sensi del paragrafo 2 del presente allegato originano hanno come punto di partenza o destinazione nel territorio della Georgia, per i vettori aerei georgiani, e nel territorio dell'Unione europea per i vettori aerei dell'Unione europea.
4. I vettori aerei di entrambe le parti possono, su uno o su tutti i collegamenti, a loro discrezione:
a) operare voli in una sola o nelle due direzioni;
b) combinare numeri di volo diversi su un unico aeromobile;
c) servire punti intermedi e punti situati oltre, come precisato al paragrafo 2 del presente allegato, nonche' punti nei territori delle parti in qualsiasi combinazione e in qualsiasi ordine;
d) omettere scali in qualsiasi punto;
e) trasferire traffico da uno qualsiasi dei propri aeromobili ad un qualsiasi altro suo aeromobile in qualsiasi punto;
f) effettuare scali in qualsiasi punto tanto all'interno quanto all'esterno del territorio di una delle parti;
g) trasportare traffico in transito attraverso il territorio dell'altra parte; e
h) combinare il traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine.
5. Ciascuna parte accorda a ciascun vettore aereo la facolta' di determinare la frequenza e la capacita' del trasporto aereo internazionale che esso offre in base a considerazioni commerciali di mercato. Coerentemente con questo diritto, nessuna delle due parti contraenti limita in modo unilaterale il volume di traffico, la frequenza o la regolarita' del servizio, oppure il tipo o i tipi di aeromobile usato dai vettori aerei dell'altra parte, tranne che per ragioni doganali, tecniche, operative, ambientali o connesse alla tutela della salute o in applicazione dell'articolo 8 (Condizioni di concorrenza) del presente accordo.
6. I vettori aerei di ciascuna parte possono servire, anche nell'ambito di accordi di code-sharing, qualsiasi punto ubicato in un paese terzo che non sia incluso nelle rotte specificate, purche' non esercitino i diritti della quinta liberta'.