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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010. (12G0021)

Art. 24

ARTICOLO 24

Misure di salvaguardia

1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure di salvaguardia opportune. Le misure di salvaguardia sono limitate, in campo d'applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le misure che meno ostacolano il funzionamento del presente accordo.
3. La parte che prospetta l'adozione di misure di salvaguardia notifica senza indugio le altre parti tramite il comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.
4. Le parti contraenti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile.
5. Fatto salvo l'articolo 3 (Autorizzazione), lettera d), l'articolo 5(Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni), lettera d), e gli articoli 14 (Sicurezza aerea) e 15 (Protezione della navigazione aerea) del presente accordo, la parte interessata non puo' adottare alcuna misura di salvaguardia per un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se la procedura di consultazione del paragrafo 4 non si e' conclusa prima di tale scadenza.
6. La parte interessata notifica senza indugio le misure adottate al Comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.
7. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo e' sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo.