Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010. (12G0021)
Art. 10
ARTICOLO 10
Diritti doganali e fiscalita'
1. All'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per il trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte, le dotazioni normali, di bordo e di terra, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio (compresi i motori), le provviste di bordo (compresi, a titolo di esempio, viveri, bevande, bevande alcoliche, tabacco ed altri prodotti destinati alla vendita o al consumo dei passeggeri, in quantita' limitate, durante il volo), nonche' altri articoli destinati o utilizzati esclusivamente durante l'operazione o la manutenzione dell'aeromobile utilizzato nel trasporto aereo internazionale sono esenti, sulla base della reciprocita', ai sensi della legislazione applicabile in materia, da tutte le restrizioni alle importazioni, imposte sulla proprieta' e il capitale, dazi doganali, accise, diritti ed oneri analoghi che sono (a) imposti dalle autorita' nazionali o dalla Comunita' europea e (b) non sono basati sul costo dei servizi forniti, purche' dette attrezzature e provviste rimangano a bordo dell'aeromobile.
2. Sulla base della reciprocita', ai sensi della legislazione applicabile in materia, sono parimenti esenti dalle imposte, tasse, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1, ad eccezione degli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati:
a) le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una pare e imbarcate, in quantita' ragionevoli, per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra pare che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;
b) attrezzature di terra e parti di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la manutenzione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale;
c) carburante, lubrificanti e materiale tecnico di consumo introdotto o fornito nel territorio di una parte per essere utilizzato nell'aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate a essere utilizzate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;
d) stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e prese a bordo per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali articoli sono destinati ad essere usati su un tratto della rotta sopra il territorio suddetto; e
e) apparecchiature per la sicurezza e la protezione dei passeggeri, da utilizzarsi negli aeroporti o nei terminali cargo.
3. Fatta salva qualsivoglia disposizione contraria, nessuna disposizione di cui al presente accordo vieta a una parte di applicare su base non discriminatoria, imposte, diritti, tasse o oneri sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo che opera un collegamento tra due punti situati sul suo territorio.
4. Le dotazioni, provviste e forniture di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere assoggettate alla supervisione o al controllo da parte delle autorita' competenti e non essere trasferite senza corrispettivo delle relative tasse e dei diritti di dogana relativi.
5. Le esenzioni contemplate dal presente articolo si applicano parimenti ai casi in cui i vettori aerei di una parte abbiano negoziato con un altro vettore, al quale l'altra parte abbia concesso parimenti il beneficio di tali esenzioni, il prestito o il trasferimento degli articoli specificati nei paragrafi 1 e 2 nel territorio dell'altra parte.
6. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti contraenti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nel quale e' permesso l'imbarco o lo sbarco.
7. Bagagli e merci in transito diretto sul territorio di una parte sono esenti da imposte, diritti di dogana, tasse e altri oneri comparabili che non sono calcolati in funzione del costo delle prestazioni fornite.
8. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali e le forniture normalmente presenti a bordo dell'aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una parte, possono essere scaricati sul territorio dell'altra parte solo con l'approvazione delle autorita' doganali di tale parte. In questo caso puo' essere chiesto che essi siano soggetti alla supervisione di tali autorita' fino al momento in cui sono riesportati o altrimenti ceduti in conformita' con la normativa doganale.
9. La stipula del presente accordo non interessera' l'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con l'eccezione dell'imposta sul valore aggiunto per le importazioni di beni. Il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni delle convenzioni in vigore tra uno Stato membro e la Georgia per evitare la doppia tassazione del reddito e del capitale.
Diritti doganali e fiscalita'
1. All'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per il trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte, le dotazioni normali, di bordo e di terra, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio (compresi i motori), le provviste di bordo (compresi, a titolo di esempio, viveri, bevande, bevande alcoliche, tabacco ed altri prodotti destinati alla vendita o al consumo dei passeggeri, in quantita' limitate, durante il volo), nonche' altri articoli destinati o utilizzati esclusivamente durante l'operazione o la manutenzione dell'aeromobile utilizzato nel trasporto aereo internazionale sono esenti, sulla base della reciprocita', ai sensi della legislazione applicabile in materia, da tutte le restrizioni alle importazioni, imposte sulla proprieta' e il capitale, dazi doganali, accise, diritti ed oneri analoghi che sono (a) imposti dalle autorita' nazionali o dalla Comunita' europea e (b) non sono basati sul costo dei servizi forniti, purche' dette attrezzature e provviste rimangano a bordo dell'aeromobile.
2. Sulla base della reciprocita', ai sensi della legislazione applicabile in materia, sono parimenti esenti dalle imposte, tasse, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1, ad eccezione degli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati:
a) le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una pare e imbarcate, in quantita' ragionevoli, per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra pare che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;
b) attrezzature di terra e parti di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la manutenzione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale;
c) carburante, lubrificanti e materiale tecnico di consumo introdotto o fornito nel territorio di una parte per essere utilizzato nell'aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate a essere utilizzate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;
d) stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e prese a bordo per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali articoli sono destinati ad essere usati su un tratto della rotta sopra il territorio suddetto; e
e) apparecchiature per la sicurezza e la protezione dei passeggeri, da utilizzarsi negli aeroporti o nei terminali cargo.
3. Fatta salva qualsivoglia disposizione contraria, nessuna disposizione di cui al presente accordo vieta a una parte di applicare su base non discriminatoria, imposte, diritti, tasse o oneri sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo che opera un collegamento tra due punti situati sul suo territorio.
4. Le dotazioni, provviste e forniture di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere assoggettate alla supervisione o al controllo da parte delle autorita' competenti e non essere trasferite senza corrispettivo delle relative tasse e dei diritti di dogana relativi.
5. Le esenzioni contemplate dal presente articolo si applicano parimenti ai casi in cui i vettori aerei di una parte abbiano negoziato con un altro vettore, al quale l'altra parte abbia concesso parimenti il beneficio di tali esenzioni, il prestito o il trasferimento degli articoli specificati nei paragrafi 1 e 2 nel territorio dell'altra parte.
6. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti contraenti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nel quale e' permesso l'imbarco o lo sbarco.
7. Bagagli e merci in transito diretto sul territorio di una parte sono esenti da imposte, diritti di dogana, tasse e altri oneri comparabili che non sono calcolati in funzione del costo delle prestazioni fornite.
8. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali e le forniture normalmente presenti a bordo dell'aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una parte, possono essere scaricati sul territorio dell'altra parte solo con l'approvazione delle autorita' doganali di tale parte. In questo caso puo' essere chiesto che essi siano soggetti alla supervisione di tali autorita' fino al momento in cui sono riesportati o altrimenti ceduti in conformita' con la normativa doganale.
9. La stipula del presente accordo non interessera' l'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con l'eccezione dell'imposta sul valore aggiunto per le importazioni di beni. Il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni delle convenzioni in vigore tra uno Stato membro e la Georgia per evitare la doppia tassazione del reddito e del capitale.