Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010. (12G0021)
Art. 12
ARTICOLO 12
Fissazione dei prezzi
1. Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e equa concorrenza.
2. Le parti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati.
3. Le autorita' competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole, discriminatorio e sovvenzionato dei prezzi.
Fissazione dei prezzi
1. Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e equa concorrenza.
2. Le parti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati.
3. Le autorita' competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole, discriminatorio e sovvenzionato dei prezzi.