N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

Art. 8

Articolo 8

Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano - su domanda e, all'occorrenza, previa indagine - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:
a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria dell'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i controlli.