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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

Art. 1

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE,
LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO MACEDONE

Il Governo Italiano e il Governo Macedone, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli;
Convinti che la lotta contro tali infrazioni potrebbe esser resa piu' efficace dalla sirena cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando che e' importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste uLtime comprendenti anche quelle relative ai rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica a per la societa';
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle Sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successive modifiche ed integrazioni e senza pregiudizio delle modifiche che potrebbero essere apportate dal Gruppo di Lavoro congiunto per l'applicazione;
Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamenti applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
- all'importazione, all'esportazione, al transito e al deposito delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia e alla restituiranno di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni usi controllo dei cambi alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per il Governo Italiano, e l'Amministrazione doganale macedone per il Governo Macedone, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla lettera a) del presente Accordo;
c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
d) "dazi e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per il Governo Italiano, i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
f) "dati personali", ogni informazione riferita a un individuo identificato o identificabile;
g) "stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.