Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.
Accordo-Allegato
ALLEGATO
Disposizioni riguardanti il trasferimento di dati personali che devono essere applicate dalle Amministrazioni doganali delle Parti
Contraenti
1. Le Amministrazioni, doganali possono impiegare i dati personali ricevuti solo ai fini e alle condizioni fissate dall'Amministrazione doganale che li ha forniti. Tali dati possono essere inviati ad altre autorita' solo previo consenso di quest'ultima.
2. Dietro richiesta, l'Amministrazione doganale che ha ricevuto i dati informa l'Amministrazione doganale che li ha forniti dell'uso fattone nonche' dei risultati di tale uso.
3. L'Amministrazione doganale che fornisce i dati si accerta della validita' dei dati da trasferire. In caso di dati non corretti o riservati, l'Amministrazione doganale richiedente e' informata immediatamente al riguardo. Quest'ultima, qualora richiesto, provvede a correggere o distruggere i dati.
4. Le Amministrazioni doganali conservano un registro della fornitura e ricezione dei dati personali.
5. Le Amministrazioni doganali proteggono i dati ricevuti da accesso non autorizzato, da modifiche apportate senza il consenso dell'Amministrazione doganale che li ha forniti, nonche' da ulteriore trasferimento non autorizzato.
6. L'Amministrazione doganale che fornisce i dazi fissa la scadenza per la loro cancellazione. I dati personali sono cancellati alla scadenza stabilita o quando viene meno la necessita' di utilizzarli.
7. Il presente Accordo viene, in ogni caso, applicato in modo tale che l'elaborazione di dati personali sia effettuata nel rispetto dei diritti e delle fondamentali liberta' delle persone, ivi incluse la loro identita' e riservatezza, cosi' come garantito dalla normativa nazionale delle Parti Contraenti.
Disposizioni riguardanti il trasferimento di dati personali che devono essere applicate dalle Amministrazioni doganali delle Parti
Contraenti
1. Le Amministrazioni, doganali possono impiegare i dati personali ricevuti solo ai fini e alle condizioni fissate dall'Amministrazione doganale che li ha forniti. Tali dati possono essere inviati ad altre autorita' solo previo consenso di quest'ultima.
2. Dietro richiesta, l'Amministrazione doganale che ha ricevuto i dati informa l'Amministrazione doganale che li ha forniti dell'uso fattone nonche' dei risultati di tale uso.
3. L'Amministrazione doganale che fornisce i dati si accerta della validita' dei dati da trasferire. In caso di dati non corretti o riservati, l'Amministrazione doganale richiedente e' informata immediatamente al riguardo. Quest'ultima, qualora richiesto, provvede a correggere o distruggere i dati.
4. Le Amministrazioni doganali conservano un registro della fornitura e ricezione dei dati personali.
5. Le Amministrazioni doganali proteggono i dati ricevuti da accesso non autorizzato, da modifiche apportate senza il consenso dell'Amministrazione doganale che li ha forniti, nonche' da ulteriore trasferimento non autorizzato.
6. L'Amministrazione doganale che fornisce i dazi fissa la scadenza per la loro cancellazione. I dati personali sono cancellati alla scadenza stabilita o quando viene meno la necessita' di utilizzarli.
7. Il presente Accordo viene, in ogni caso, applicato in modo tale che l'elaborazione di dati personali sia effettuata nel rispetto dei diritti e delle fondamentali liberta' delle persone, ivi incluse la loro identita' e riservatezza, cosi' come garantito dalla normativa nazionale delle Parti Contraenti.