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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

Accordo-Allegato

ALLEGATO

Disposizioni riguardanti il trasferimento di dati personali che devono essere applicate dalle Amministrazioni doganali delle Parti
Contraenti
1. Le Amministrazioni, doganali possono impiegare i dati personali ricevuti solo ai fini e alle condizioni fissate dall'Amministrazione doganale che li ha forniti. Tali dati possono essere inviati ad altre autorita' solo previo consenso di quest'ultima.
2. Dietro richiesta, l'Amministrazione doganale che ha ricevuto i dati informa l'Amministrazione doganale che li ha forniti dell'uso fattone nonche' dei risultati di tale uso.
3. L'Amministrazione doganale che fornisce i dati si accerta della validita' dei dati da trasferire. In caso di dati non corretti o riservati, l'Amministrazione doganale richiedente e' informata immediatamente al riguardo. Quest'ultima, qualora richiesto, provvede a correggere o distruggere i dati.
4. Le Amministrazioni doganali conservano un registro della fornitura e ricezione dei dati personali.
5. Le Amministrazioni doganali proteggono i dati ricevuti da accesso non autorizzato, da modifiche apportate senza il consenso dell'Amministrazione doganale che li ha forniti, nonche' da ulteriore trasferimento non autorizzato.
6. L'Amministrazione doganale che fornisce i dazi fissa la scadenza per la loro cancellazione. I dati personali sono cancellati alla scadenza stabilita o quando viene meno la necessita' di utilizzarli.
7. Il presente Accordo viene, in ogni caso, applicato in modo tale che l'elaborazione di dati personali sia effettuata nel rispetto dei diritti e delle fondamentali liberta' delle persone, ivi incluse la loro identita' e riservatezza, cosi' come garantito dalla normativa nazionale delle Parti Contraenti.