N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

Art. 20

Articolo 20

1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione di quest'Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-macedone composta dai Direttori Generali delle Dogane delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sorto regolate per via diplomatica.