Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.
Art. 7
Articolo 7
Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali sa forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:
a) la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale te merci sono state eventualmente collocate;
b) la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Pane Contraente aditi, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;
Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali sa forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:
a) la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale te merci sono state eventualmente collocate;
b) la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Pane Contraente aditi, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;