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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

Art. 3

Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano mutuamente, su domanda o di propria iniziativa, le notizie e le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
2. Allorquando un'Amministrazione doganale proceda a una indagine per conto dell'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per Conio proprio o dietro richiesta di un'altra autorita' di quella Parte Contraente.