Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.
Art. 2
Articolo 2
1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta sezione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nel limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Pasti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta sezione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nel limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Pasti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.