Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.
Art. 23
Articolo 23
Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica.
La denuncia avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica.
La denuncia avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.