Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).
Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione-art. 1
ALLEGATO
INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA
CHIESA EVANGELISTA LUTERANA IN ITALIA IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE
Roma, 20 aprile 1993
PREAMBOLO
La Repubblica italiana e la Chiesta Evangelica Luterana in Italia (CELI), ente morale di culto munito di personalita' giuridica con decreto del Presidente della Repubblica n. 676 del 18 maggio 1961 , richiamandosi ai principi della liberta' di pensiero, di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 , e successive integrazioni e ratifiche, nonche' Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881 ;
- considerato che in forza dell' articolo 8 della Costituzione , comma due e comma tre, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di un'intesa con le relative rappresentanze;
- ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;
- riconosciuta l'opportunita' di addivenire ad un'intesa;
- convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell' articolo 8 della Costituzione , della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della CELI e delle Comunita' che ne fanno parte, la citata legislazione sui culti ammessi.
Art. 1.
(Abrogazione della normativa sui culti ammessi)
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi della CELI e delle Comunita', degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.
INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA
CHIESA EVANGELISTA LUTERANA IN ITALIA IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE
Roma, 20 aprile 1993
PREAMBOLO
La Repubblica italiana e la Chiesta Evangelica Luterana in Italia (CELI), ente morale di culto munito di personalita' giuridica con decreto del Presidente della Repubblica n. 676 del 18 maggio 1961 , richiamandosi ai principi della liberta' di pensiero, di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 , e successive integrazioni e ratifiche, nonche' Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881 ;
- considerato che in forza dell' articolo 8 della Costituzione , comma due e comma tre, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di un'intesa con le relative rappresentanze;
- ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;
- riconosciuta l'opportunita' di addivenire ad un'intesa;
- convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell' articolo 8 della Costituzione , della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della CELI e delle Comunita' che ne fanno parte, la citata legislazione sui culti ammessi.
Art. 1.
(Abrogazione della normativa sui culti ammessi)
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi della CELI e delle Comunita', degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.