Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).
Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione-art. 26
Art. 26.
(Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti ad essa collegati.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore della CELI e delle Comunita' ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri di culto e di cui all'articolo 4 ed a specifiche esigenze di culto di evangelizzazione. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
(Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti ad essa collegati.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore della CELI e delle Comunita' ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri di culto e di cui all'articolo 4 ed a specifiche esigenze di culto di evangelizzazione. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.