Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).
Art. 23.
(Gestione degli enti ecclesiastici)
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi della CELI competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali, l'accettazione di donazioni ed eredita' ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.