Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).
Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione-art. 33
Art. 33.
(Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell' articolo 8 della Costituzione , dell'intesa stessa.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.
3. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese facenti parte della CELI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all' articolo 8 della Costituzione , le intese del caso.
(Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell' articolo 8 della Costituzione , dell'intesa stessa.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.
3. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese facenti parte della CELI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all' articolo 8 della Costituzione , le intese del caso.