Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).
Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione-art. 6
Art. 6.
(Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunita' della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata tramite pastori, diaconi e' presbiteri delle Comunita' della CELI.
2. Il loro accesso ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunita' della CELI piu' vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
(Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunita' della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata tramite pastori, diaconi e' presbiteri delle Comunita' della CELI.
2. Il loro accesso ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunita' della CELI piu' vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.