N NORME. red.it

Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. (030U0289)

Art. 29.



I templi ed oratori dei culti diversi dalla religione dello Stato che erano aperti al culto pubblico all'entrata in vigore della legge sull'esercizio dei culti stessi e gli istituti che erano eretti in ente morale sono dispensati dal provvedersi di una nuova autorizzazione o di un nuovo riconoscimento agli effetti civili.

Agli effetti del ritardo per gli studenti nel soddisfare gli obblighi militari di leva stabilito nell'art. 9, si considerano riconosciuti dallo Stato i Collegi rabbinici di Firenze, di Livorno e di Rodi e le Facolta' teologiche Valdese, Battista, Metodista Episcopale e Wesleyana di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco - Mosconi
- Gazzera - Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 31. - Mancini.