Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).
Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione-art. 24
Art. 24.
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. La CELI e le sue Comunita' civilmente riconosciute devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove non gia' iscritte.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile , devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. La CELI e le sue Comunita' civilmente riconosciute devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove non gia' iscritte.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile , devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.