Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).
Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione-art. 12
Art. 12.
(Istituzione di scuole ed istituti di educazione)
1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
2. Alle scuole che ottengano la parita', ed ai loro alunni e' assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
(Istituzione di scuole ed istituti di educazione)
1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
2. Alle scuole che ottengano la parita', ed ai loro alunni e' assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.