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Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).

Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione-art. 14

Art. 14.
(Tutela degli edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunita', nonche' le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi regioni e previo accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua Comunita' interessata.
2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
3. Lo Stato italiano prende atto che le attivita' di culto della CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese della CELI e delle Comunita'.