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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. (14G00127)

Art. 8

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli precedenti, le Parti Contraenti concordano che, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, la collaborazione in materia di lotta alla criminalita' organizzata si effettuera' attraverso lo scambio di informazioni operative in ordine alle attivita' illecite gestite dalla criminalita' organizzata, riguardanti in particolare:
- il traffico illecito di armi, munizioni, materiale esplosivo e nucleare;
- i reati ambientali, ivi compreso il traffico di sostanze tossiche e radioattive;
- il traffico di autoveicoli rubati;
- il traffico illecito di opere d'arte e di antiquariato, di opere culturali e storiche, di metalli preziosi e di altri materiali;
- il riciclaggio di denaro e di altri beni di provenienza criminale;
- la falsificazione di carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali;
- la falsificazione di passaporti, visti ed altri documenti ed il loro relativo uso;
- l'induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione ed altre illecite attivita' sessuali;
- i reati commessi con utilizzo di mezzi di pagamento plastificati a caratteristica transnazionale;
- i reati informatici e altri reati commessi attraverso l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione.