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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. (14G00127)

Art. 12

Articolo 12

Ciascuna Parte Contraente puo' respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nel presente Accordo, qualora ritenga che le medesime possano compromettere la sovranita' o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale.
In tal caso, la Parte Contraente richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte Contraente richiedente il diniego, specificandone i motivi.