N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. (14G00127)

Art. 7

Articolo 7

Le Parti Contraenti decidono che, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, la collaborazione per il contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani ed ai reati ad esse connessi si effettuera' attraverso:
a) lo scambio di informazioni e dati relativi a:
- flussi di immigrazione clandestina;
- modalita' di viaggio e itinerari utilizzati;
- produzione e uso di documenti di viaggio e visti falsi;
attivita', composizione, metodi e strategie delle organizzazioni e dei gruppi criminali dediti al favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani;
b) lo scambio di esperienze nella gestione dei flussi migratori e dell'applicazione delle disposizioni nazionali per il controllo dei transiti alle frontiere e delle presenze degli stranieri nei rispettivi territori, nonche' lo scambio di modelli di documenti di viaggio, visti, nonche' impronte di timbri;
c) l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione specialistica.