N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. (14G00127)

Art. 6

Articolo 6

Le due Parti concordano che, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli Accordi internazionali, la collaborazione per la lotta al terrorismo si effettuera' attraverso:
a) lo scambio rapido di informazioni dettagliate concernenti le tecniche, i modus operandi, le attivita' criminali e le strutture comunque ascrivibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio dei rispettivi Paesi, nonche' i singoli soggetti sospettati di appartenervi;
b) lo scambio di informazioni in ordine ai canali di finanziamento utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, alle eventuali modalita' di reimpiego dei capitali ed ai collegamenti transnazionali, ivi compresa l'individuazione di persone fisiche e giuridiche comunque collegate alle organizzazioni medesime ed inserite in tali circuiti finanziari;
c) lo scambio di esperienze, anche attraverso la programmazione nei due Paesi di seminari corsi di addestramento comuni.