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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. (14G00127)

Art. 5

Articolo 5

Le due Parti, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, concordano che la collaborazione per il contrasto alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, precursori e sostanze chimiche di base si effettuera' attraverso:
a) lo scambio di informazioni di carattere operativo finalizzato all'identificazione e localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attivita' collegate allo specifico traffico illecito, localita' e metodi di produzione, canali e mezzi utilizzati dai trafficanti e tecniche di occultamento. Lo scambio di informazioni riguardera', altresi', i nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori, materie prime e piante originali, le tendenze di mercato, tecniche ed esperienze di indagine e prevenzione dei crimini connessi con il traffico di droga, compreso il controllo alle frontiere;
b) programmazione di corsi di addestramento professionale di esperti e di operatori di polizia, scambio di' esperienze e metodi di addestramento e impiego di unita' cinofile antidroga;
c) scambio di esperienze e misure adottate per prevenire l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Le due Parti, qualora previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, si impegnano ad utilizzare la tecnica delle "consegne controllate".