Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. (14G00127)
Art. 5
Articolo 5
Le due Parti, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, concordano che la collaborazione per il contrasto alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, precursori e sostanze chimiche di base si effettuera' attraverso:
a) lo scambio di informazioni di carattere operativo finalizzato all'identificazione e localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attivita' collegate allo specifico traffico illecito, localita' e metodi di produzione, canali e mezzi utilizzati dai trafficanti e tecniche di occultamento. Lo scambio di informazioni riguardera', altresi', i nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori, materie prime e piante originali, le tendenze di mercato, tecniche ed esperienze di indagine e prevenzione dei crimini connessi con il traffico di droga, compreso il controllo alle frontiere;
b) programmazione di corsi di addestramento professionale di esperti e di operatori di polizia, scambio di' esperienze e metodi di addestramento e impiego di unita' cinofile antidroga;
c) scambio di esperienze e misure adottate per prevenire l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Le due Parti, qualora previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, si impegnano ad utilizzare la tecnica delle "consegne controllate".
Le due Parti, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, concordano che la collaborazione per il contrasto alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, precursori e sostanze chimiche di base si effettuera' attraverso:
a) lo scambio di informazioni di carattere operativo finalizzato all'identificazione e localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attivita' collegate allo specifico traffico illecito, localita' e metodi di produzione, canali e mezzi utilizzati dai trafficanti e tecniche di occultamento. Lo scambio di informazioni riguardera', altresi', i nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori, materie prime e piante originali, le tendenze di mercato, tecniche ed esperienze di indagine e prevenzione dei crimini connessi con il traffico di droga, compreso il controllo alle frontiere;
b) programmazione di corsi di addestramento professionale di esperti e di operatori di polizia, scambio di' esperienze e metodi di addestramento e impiego di unita' cinofile antidroga;
c) scambio di esperienze e misure adottate per prevenire l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Le due Parti, qualora previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, si impegnano ad utilizzare la tecnica delle "consegne controllate".