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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. (14G00127)

Art. 1

ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NIGER
IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Niger, di seguito denominati "Parti Contraenti";
CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalita' in ogni settore possono colpire in modo rilevante entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' il benessere e l'integrita' fisica dei propri cittadini;
RICONOSCENDO l'importanza del rafforzamento della collaborazione tra le rispettive Forze di Polizia e della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalita';
RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonche' la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961) cosi' come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione contro il traffico illecito di Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e il "Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatti sotto l'egida dell'ONU, e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica Italiana e a New York il 21 agosto 2001 dalla Repubblica del Niger; le rilevanti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la n. 1373 (New York, 28 settembre 2001) e le Convenzioni internazionali antiterrorismo;
RISPETTANDO la sovranita' di entrambi gli Stati;
HANNO convenuto quanto segue:


Articolo 1

Le Parti Contraenti si impegnano a collaborare, a livello dei rispettivi uffici competenti, in conformita' alle legislazioni nazionali, per contrastare e combattere la criminalita' nelle sue varie forme.
Il presente Accordo non riguarda gli aspetti attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.