Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. (14G00127)
Art. 11
Articolo 11
Le Parti Contraenti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito del presente Accordo, devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, in conformita' alle norme previste dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani.
I dati personali possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Accordo, ad altre persone od istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li ha comunicati.
Le Parti Contraenti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito del presente Accordo, devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, in conformita' alle norme previste dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani.
I dati personali possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Accordo, ad altre persone od istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li ha comunicati.