N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. (12G0070)

Art. 11



Art. 11.




Rinaturalizzazione
ed ingegneria naturalistica


Le Parti contraenti definiscono, nei progetti di massima, ovvero nelle valutazioni dell'impatto ambientale previsti nel quadro legislativo vigente, le modalita' di rinaturalizzazione e di recupero dei corpi idrici, a seguito della esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessino l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino, ricorrendo per quanto possibile a tecniche di ingegneria naturalistica.