N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. (12G0070)

Art. 4



Art. 4.




Cooperazione internazionale


Le Parti contraenti convengono:
a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale, nonche' di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni per l'attuazione del presente Protocollo;
b) di assicurare la realizzazione delle finalita' e delle misure stabilite dal presente Protocollo, mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorita' competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali;
c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze, sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra le organizzazioni forestali e ambientali, nonche' tra i media.