Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. (12G0070)
Art. 8
Art. 8.
1. Le Parti contendenti agevoleranno il lavoro del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzando ogni mezzo a loro disposizione:
a) forniranno al tribunale tutti i documenti e le informazioni pertinenti e
b) permetteranno al tribunale, se necessario, di convocare testimoni o esperti e di ricevere la loro testimonianza.
2. Tutti i documenti e le informazioni che verranno sottoposti all'attenzione del tribunale arbitrale da una delle Parti contendenti, dovranno, dalla stessa, essere contemporaneamente portati a conoscenza anche dell'altra Parte contendente.