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Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. (12G0070)

Art. 4





Art. 4.


1. Ogni Parte contraente ha la facolta' di comunicare al tribunale arbitrale il proprio parere riguardo alla controversia.
2. Quando una Parte contraente reputi avere un interesse d'ordine giuridico nei confronti dell'oggetto della controversia, puo' chiedere al tribunale arbitrale di essere ammessa ad intervenire in causa.