Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. (12G0070)
Art. 7
Art. 7.
Funzione economica delle foreste montane
1. Per le foreste montane, ove prevale la funzione economica e la situazione economica regionale lo renda necessario, le Parti contraenti si impegnano a provvedere a che l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale.
2. Le Parti contraenti provvedono affinche' la rinnovazione forestale venga effettuata mediante specie arboree adatte ai rispettivi siti e l'utilizzo economico delle foreste sia accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale.