N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. (12G0070)

Art. 6



Art. 6.




Funzioni protettive delle foreste montane


1. Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le Parti contraenti si impegnano ad attribuire priorita' a tale funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste devono essere conservate in loco.
2. Le misure necessarie devono essere pianificate e attuate con competenza tecnica nell'ambito di piani di gestione e di piani di miglioramento delle foreste che svolgono protettive, tenendo conto degli obiettivi di protezione della natura e di tutela del paesaggio.